PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione sanitaria di erborista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita la professione sanitaria di erborista, con il seguente profilo professionale: l'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.
      3. Sono di competenza dell'erborista: la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.
      4. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.

Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

 

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      2. L'erborista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro benefìci e sul loro uso all'utente e informa riguardo alle eventuali controindicazioni.
      3. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      4. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      5. È definita attività di erboristeria esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.
      6. L'erborista che esercita l'attività definita erboristeria ai sensi del comma 5 può allestire un locale separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche, proprie della professione, atte a produrre erborati destinati a essere ceduti al consumatore finale, in forma non preconfezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né gli oneri economici connessi.
      7. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 6 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di norme di buona fabbricazione.
 

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      8. La miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione sanitaria di erborista.
      2. II corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
      3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e e definizioni affini.

Art. 4.
(Registri regionali degli erboristi).

      1. Alle regioni è demandato il compito di definire le norme di accesso alla professione sanitaria di erborista e l'obbligo di aggiornamento professionale, nonché

 

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l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.
      2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 1 del presente articolo, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università

 

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e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge, compie abuso della professione sanitaria di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, e il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Art. 8.
(Elenco delle piante di esclusiva
utilizzazione medicamentosa).

      1. Alla presente legge è allegata come parte integrante la tabella A che reca

 

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l'elenco delle piante che per la loro scarsa maneggevolezza e per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria.